Firma digitale p7m a cosa serve e quando usarla

Ultimamente si è sentito tanto parlare della rivoluzione digitale dell’ambito burocratico: dopo anni, o addirittura secoli, spesi dietro ad una burocrazia cavillosa e difficile, finalmente ci stiamo avviando verso una nuova Era, in formato digitale. Tuttavia, non è facile destreggiarsi tra le varie possibilità che il mondo online offre: pensate, ad esempio, all’opportunità di produrre firme digitali ai nostri documenti.

Sembra scontato, ma da pochissimo tempo è stato reso possibile firmare digitalmente dei file online; eliminando l’inutile spreco di carta e tempo della stampa e scanning dei documenti. Molto spesso, però, siamo confusi su ciò che effettivamente può essere valido e ciò che non è affatto possibile con queste nuove modalità. In questo articolo esploreremo insieme le possibilità di firma dei documenti digitali grazie alla nuova estensione .p7m… buona lettura!

Cos’è la firma digitale e cosa possiamo farci

La firma digitale, da tempo recente, è la possibilità di firmare un documento informatico donando ad esso validità ed efficacia (di cui all’art 2702 c.c.), come specificato nel Codice dell’Amministrazione Digitale 82/2005 s.m.i. Per documento informatico intendiamo qualsiasi documento in forma elettronica, visiva o audiovisiva che possa essere utilizzata per lo scambio di informazioni telematico (in tempo reale). Fino alla conferma del Codice di cui sopra, al documento digitale non era possibile attribuire una validità ufficiale, che ora consente di utilizzare la firma digitale p7m persino per connotare documenti fiscali. La firma digitale assume validità in contesti civile, penale e tributario.

Documenti digitali in estensione p7m

Come avrete notato se avete avuto a che fare con documenti digitali, l’estensione riportata sui documenti è di tipo .p7m. Questa estensione è una sorta di contenitore informatico del documento in formato digitale, e identifica quei documenti che, specificamente, contengono una firma riportata come valida. La firma digitale viene normalmente identificata come firma CAdES (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature). Questo tipo di formato mantiene sempre l’estensione p7m, che non permette la modifica del documento digitale e richiede per l’apertura dei software appositi. Questa pratica garantisce da un lato l’autenticità, la sicurezza e la riservatezza del documento; dall’altro viene ampiamente criticata per la sua scarsa comodità. A tal proposito, sono state proposte altri formati di firma digitale, la cui più famosa concorrente è la PAdES. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Firma CAdES e PAdES: differenze e utilizzo

Come è stato decretato recentemente a causa delle numerose controversie al riguardo in merito a firma digitale e riservatezza, entrambe le varianti delle firme digitali sono ritenute valide per contrassegnare documenti ufficiali. La differenza è che il formato PAdES non consente di ottenere un’estensione p7m, ma mantiene quella del documento (.pdf), rendendo capace chiunque di aprire il documento e modificarlo, aggiungendo ad esempio la propria firma.

Nonostante la validità resti la stessa, dunque, un’estensione .p7m consente pur sempre al documento di subire un maggior controllo anche solo per l’impossibilità di essere modificato da terzi, e pertanto viene consigliata nei casi di maggiore riservatezza. Tuttavia, riportiamo le parole delle norme dell’Unione al riguardo, che ci confermano quanto appena detto: ‘Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna’. Per avere maggiori informazioni sulle soluzioni di firma digitale per i tuoi documenti, o semplicemente per saperne di più, visita il sito al seguente link: https://www.savinosolution.com/2020/05/28/firma-digitale-p7m/

Di Bobbie